Velocizzare i tempi e renderli compatibili con gli obiettivi del Recovery e degli standard europei: è lo scopo della riforma della Giustizia approvata in Cdm, il cui nodo principale era rappresentato dallo stop alla prescrizione, che il Movimento Cinque Stelle avrebbe inizialmente voluto estendere a tutti i gradi di giudizio. La mediazione della ministra Cartabia ha puntato sull'inclusione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi processuali allungati, e l'inserimento delle condizioni di 'improcedibilità' per il secondo e terzo grado, se si sforano determinate tempistiche.
PRESCRIZIONE - La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l'improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili - come quelli punibili con l'ergastolo - non sarebbero posti limiti alla durata dei processi.
TEMPI PIÙ LUNGHI SULLA CORRUZIONE - I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull'allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.
CRITERI DI PRIORITÀ - Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
APPELLABILITÀ - Si conferma in via generale la possibilità - tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato - di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L'inammissibilità dell'appello avviene invece per "aspecificità dei motivi".
DURATA INDAGINI PRELIMINARI IN BASE A REATO - Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una "ragionevole previsione di condanna". Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di 'discovery' degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima.
MENO UDIENZE PRELIMINARI - L'udienza preliminare è limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO - Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
DIGITALIZZAZIONE - Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.
PATTEGGIAMENTO - Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.
QUERELE - La procedibilità a querela è estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.
PENE SOSTITUTIVE - Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza - saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E' esclusa la sospensione condizionale.
TENUITÀ DEL FATTO - Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.
Processi e prescrizione: ecco cosa cambia
Su secondo-terzo grado ipotesi improcedibilità, reato non estinto