Il ddl sull'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e' una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
- Determinazione Lep: la concessione di una o piu' "forme di autonomia" e' subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito - e' specificato nel testo - in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverra' a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.
- Principi di trasferimento: l'articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sara' concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovra' essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sara' Autonomia.
- Cabina di regia: composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovra' provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.
- Tempi: il Governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore del ddl dovra' varare uno o piu' decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Sato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate.
Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
- Clausola di salvaguardia: l'undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo.
L'esecutivo dunque puo' sostituirsi agli organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unita' giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.
Autonomia, il ddl dai Lep ai tempi di attuazione
Clausola di salvaguardia per potere sostitutivo del governo