Politica

Azione sfida FI, in ddl sicurezza emendamento su ius scholae

Cittadinanza dopo 10 anni di studio. Alla Camera il 10/9

Redazione Ansa

 "Azione presenterà un emendamento sullo ius scholae al disegno di legge in materia di sicurezza (AC 1660-A), che all'articolo 9 già reca una norma di modifica della legge 91/92 in materia di cittadinanza degli stranieri, e che l'aula della Camera inizierà a discutere il prossimo 10 settembre". E' quanto annuncia il partito di Carlo Calenda.
"Si tratta della traduzione normativa della proposta avanzata, ma non ancora formalizzata, da Forza Italia", precisano.
"Il termine per la presentazione degli emendamenti è il prossimo 9 settembre, quindi c'è tempo e modo per raccogliere, a partire ovviamente da Forza Italia, suggerimenti di modifiche e integrazioni e per approfondirne tecnicamente la formulazione normativa, fermo restando il contenuto della proposta, cioè il riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri, che abbiano completato un percorso di studio di 10 anni nel territorio nazionale, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico". 

 La proposta di emendamento di Azione sull'Ius scholae, è la seguente: All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il minore straniero nato in Italia che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni la scuola primaria e secondaria, con la conclusione positiva del primo ciclo d'istruzione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età", si legge nel testo. 

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