Confermati dal Tar del Lazio gli 11 mesi di sospensione dall'esercito per il generale Roberto Vannacci nel procedimento nato in relazione ad alcune affermazioni contenute nel suo libro 'Il mondo al contrario' diventato un caso editoriale. Sul fronte del Tribunale militare l'eurodeputato ha, invece, incassato l'archiviazione per le accuse di truffa sulle spese sostenute quando era addetto militare presso l'ambasciata d'Italia a Mosca.
Per i giudici amministrativi non c'è alcuna "illegittimità nel provvedimento con il quale il ministero della Difesa, a fine febbraio scorso, ha disposto la sospensione disciplinare dall'impiego per undici mesi nei confronti del generale, e adesso eurodeputato, Roberto Vannacci, dopo un'inchiesta sulle affermazioni contenute nel suo libro".
Il Tar del Lazio ha, quindi, respinto il ricorso proposto dallo stesso Vannacci. Nel contestare il provvedimento disciplinare, Vannacci ha articolato sette specifici motivi di ricorso, con i quali ha sostenuto tra l'altro che emergerebbe la violazione del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero.
Partendo dal motivo di ricorso con il quale si lamentava la violazione dell'obbligo di astensione da parte del ministro della Difesa, il Tar ha ritenuto che il ministro non versasse in una delle condizioni previste dalla legge per imporre un obbligo di astensione.
"L'unica fattispecie che potrebbe essere astrattamente presa in considerazione, alla luce di quanto dedotto dal ricorrente - scrive il Tar - è il caso in cui ricorra una 'grave inimicizia'" ma "tale situazione non ricorre nel caso in esame, in quanto il messaggio pubblicato dal ministro della Difesa al quale si riferisce il ricorrente non fa emergere l'esistenza di sentimenti di rancore sul piano personale nei confronti del gen. Vannacci".
Premettendo poi che le valutazioni dell'amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, e sottolineando come le ragioni della sanzione risiedono nella "qualificazione di comportamenti potenzialmente lesivi anzitutto del principio di neutralità delle Forze armate, oltre che della coesione interna e dell'immagine delle stesse", i giudici si sono concentrati poi ad approfondire specificamente tutti i temi, a partire da quello della libera manifestazione del pensiero, nei confronti del quale è stato ricordato come, pur avendo lo stesso "un'amplissima portata", è ammessa "l'esistenza di limiti al suo esercizio, in presenza di interessi di equiordinati o sovraordinati", alcuni dei quali riguardano il prestigio dell'Istituzione.
In questo quadro "il Codice dell'ordinamento militare non esclude il diritto alla libera manifestazione del pensiero da parte dei militari, ma stabilisce alcune limitazioni a tale diritto, a presidio anzitutto della neutralità e dell'immagine di neutralità delle Forze armate".
"Questa vicenda non è da ritenersi conclusa - spiega l'avvocato Giorgio Carta - in quanto sarà presentato appello al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della decisione del Tar, eventualmente, ove necessario, portando la questione all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove si valuterà che la libertà di espressione non solo del generale Vannacci, ma di tutti i militari italiani meriti un attento vaglio anche in ambito europeo".
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