"Il Collegio di Garanzia ha valutato gli atti dell'autorità sanitaria, che secondo la legge italiana è preposta a stabilire anche in casi come questo, se una squadra possa partire per una trasferta oppure no. Abbiamo ritenuto che, già il 3 ottobre 2020, la Asl competente aveva stabilito che - vista la presenza di casi positivi - c'era un obbligo di isolamento che avrebbe impedito la predisposizione a partire per Torino.
"Credo ci sia un principio di gerarchia delle fonti - sottolinea Frattini -. In molte sentenze ho stabilito l'autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo che deve essere salvaguardato. Ma, in caso di pandemia in atto, è giusto che il protocollo accettato dagli organismi sportivi abbia riconosciuto il potere di decisione finale all'autorità sanitaria pubblica.
L'idea della bolla, cioè si può decidere, in deroga al divieto, di giocare in bolla, non può essere un obbligo ma una facoltà.
La Asl ha valutato che questa facoltà non si poteva esercitare in quel caso specifico e neppure in bolla si poteva giocare".
Una sentenza che ha ribaltato le decisioni del giudice sportivo e della Corte d'Appello federale. "Con la riforma della giustizia sportiva nel 2014 si è creata una sorta di cassazione dello sport - conclude Frattini -, ovvero il Collegio di Garanzia, che è fuori dalla giustizia delle Federazioni. Per la prima volta abbiamo un organismo completamente distaccato dalla giustizia delle singole Federazioni, perché noi giudichiamo su tutte le questioni di tutte le corti di tutte le Federazioni. È possibile che i giudizi siano molto diversi. È la garanzia che c'è un ordinamento sportivo di ultimo grado totalmente indipendente dalle Federazioni".
Juve-Napoli, Frattini: 'In pandemia decisione finale alla Asl'
Presidente Collegio garanzia: 'Anche per protocollo Figc è così'