(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Il requisito dei dieci anni di
residenza in Italia per poter richiedere l'alloggio popolare
Itea è illegittimo. A dirlo, con un'ordinanza emessa oggi, il
giudice del Tribunale di Trento Giorgio Flaim, che ha accolto il
ricorso promosso da Asgi e da un cittadino etiope - assistiti
dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso - per
contestare il criterio richiesto dalla legge provinciale n.
I ricorrenti hanno contestato sia l'illogicità di richiedere
un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una
prestazione di carattere provinciale, sia gli effetti
discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti
cittadini stranieri anche se inseriti da tempo nel contesto
locale. Il giudice, la cui decisione è immediatamente esecutiva,
ha quindi ordinato di "disapplicare" la legge provinciale e di
modificare il regolamento attuativo, eliminando il requisito dei
10 anni di residenza. La Provincia di Trento è stata inoltre
condannata a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della ordinanza.
"La decisione dovrebbe essere materia di riflessione anche
per il Governo rispetto alle norme sul reddito di cittadinanza -
hanno dichiarato i legali dei ricorrenti -, per il Trentino poi
è un primo passo molto importante per rimuovere le norme
introdotte dalla Provincia negli ultimi anni in materia di
welfare che hanno determinato effetti gravissimi di esclusione
in danno degli stranieri, in contrasto con le politiche di
inclusione che l'Unione europea ci sollecita". (ANSA).
Itea: Tribunale Trento, stop a requisito 10 anni residenza
Provincia condannata, accolto il ricorso di Asgi