(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - La presidente della Regione
Donatella Tesei, alla luce della situazione idrica dell'Umbria,
ha firmato due ordinanze, entrambe con validità dl 4 luglio:
"Ordinanza 01 luglio 2022, n. 7.
Limitazione attingimenti" e "Ordinanza 01 luglio 2022, n. 8 -
Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago
di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque". Con l'ordinanza
n. 7, ritenuto necessario emanare un provvedimento per la
limitazione degli attingimenti a tutela delle risorse idriche
del territorio regionale, si ordina "di limitare gli
attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle
autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a: - coloro
che risultano essere titolari di concessione di derivazione e
coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale
o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione
di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi
dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso
irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione
agroenergetica; - coloro che risultano essere titolari di
licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non
prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione
agroenergetica; - coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti
di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non
prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica,
da invasi, laghetti collinari, eccetera; dai corpi idrici del
territorio regionale, ad esclusione dello specchio lacustre del
lago Trasimeno (già disciplinato dal PS2 - Ambito A - Piano di
Bacino per il Lago Trasimeno approvato con D.P.C.M.del 19 Luglio
2002 - Pubblicato in G.U. n. 203 del 30 Agosto 2002), del Lago
di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino. Per i prelievi
dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono
valide le prescrizioni impartite nelle
concessioni/autorizzazioni all'attingimento.
Vengono esclusi dalle limitazioni: - gli Enti che gestiscono
reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue
gestite da soggetti pubblici; - coloro che fanno uso di impianti
a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici,
microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non
superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta
l'attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale
divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano
studi di ricerca in collaborazione con la Regione". L'ordinanza
"è valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 alle ore 24.00
del 30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a
tale data".
Con l'ordinanza n.8 si ordina "Nelle aree interessate dei Comuni
di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della
provincia di Perugia: il divieto assoluto di prelievo di acque
dagli affluenti immissari del Lago di Chiusi, da attuarsi su
tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto
di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni
alluvionali del subalveo lacuale (indicati come "all = terreni
alluvionali" nella carta geologica redatta dall'Autorità di
Bacino), ad esclusione dei prelievi destinati all'uso potabile".
L'ordinanza è "valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 fino
a revoca espressa e comunque per un periodo massimo di 180
giorni dalla data della stessa". (ANSA).
Siccità: presidente Tesei firma due ordinanze
Limitazione attingimenti e misure di salvaguardia Lago di Chiusi