Il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione della lista Area popolare Stella alpina dalle elezioni comunali di Aosta del 20 e 21 settembre prossimi. I giudici del massimo organo della giustizia amministrativa hanno infatti respinto il ricorso contro la sentenza del Tar della Valle d'Aosta del 27 agosto, validando quindi anche la decisione della commissione circondariale del comune capoluogo del 18 agosto.
Alla base dell'esclusione c'è l'assenza del contrassegno della lista (è presente soltanto una descrizione testuale) dal modulo su cui sono state raccolte le firme dei sottoscrittori. I voti ad Area popolare Stella alpina avrebbero dovuto sostenere il ticket Gianni Nuti-Josette Borre alla guida di Aosta.
Nel ricorso si legge che "i presentatori" - "parenti dei candidati o iscritti al movimento" Stella alpina - erano "ovviamente ben al corrente di quanto andavano sottoscrivendo", "per il solo fatto di recarsi" presso "la nota sede del movimento" di via Monte Pasubio, dove erano presenti "i simboli di lista, così come slogan ed elementi identificativi", non lasciando "adito a dubbi" riguardo alla volontà degli stessi sottoscrittori.
In giornata è attesa anche la sentenza sul ricorso del Movimento 5 stelle - giunto a sorpresa dopo una nota che invece annunciava la rinuncia - contro l'esclusione dalla stessa competizione elettorale. Il Consiglio di Stato aveva inoltre già confermato l'esclusione di Adu Vda dalle prossimi comunali di Aosta e dalle regionali.
Secondo i giudici della terza sezione del Consiglio di Stato l’appello di Area popolare Stella alpina è “infondato”: il contrassegno di lista, si legge nella sentenza, “esprime una forma tipica di identificazione della lista e di riferibilità della volontà del sottoscrittore che nel caso di specie non risulta validamente surrogata da idonei equipollenti”.
“Non può anzitutto attribuirsi rilievo – scrivono – a dichiarazioni postume (dei sottoscrittori che hanno manifestato ai magistrati il proprio “senso di consapevolezza”, ndr), id est rese successivamente alla presentazione della lista, in ossequio al principio secondo cui deve ritenersi che ‘il favor partecipationis non possa giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma’”.
Inoltre “gli ulteriori elementi fattuali allegati a sostegno del gravame sono privi del medesimo tasso di univocità ed inequivocità espresso dal contrassegno di lista: dal momento che esprimono la possibilità, ma non anche la ragionevole certezza oggettiva (nella misura riconosciuta dalla norma alla forma tipica, o in misura equipollente), che i sottoscrittori, pur in assenza del contrassegno, fossero consapevoli di contribuire alla presentazione della specifica lista di cui si discute”.