(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - "Anche a prescindere da un uso
esplicito e concreto di mezzi violenti o di intimidazione da
parte degli associati, è possibile rinvenire nelle loro condotte
il concreto esercizio della forza di intimidazione derivante
dalla spendita del collegamento con l'associazione mafiosa di
riferimento e delle fama criminale che il gruppo delocalizzato
ha ereditato". Lo scrive il gup di Torino Alessandra Danieli
nelle motivazioni della sentenza del processo Geenna con rito
abbreviato su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta.
Una fama di cui il gruppo, si legge nelle 849 pagine del
provvedimento, "ha deciso di avvalersi per il raggiungimento dei
suoi scopi illeciti, inducendo i soggetti con cui si rapportano
ad assoggettarsi all'attività mafiosa ed a subire la condizione
omertosa. L'intimidazione mafiosa, dunque, può assumere
molteplici forme, anche indirette ed oblique, e può raggiungere
i propri effetti anche senza concretizzarsi in una minaccia o
una violenza nelle forme stabilite dal codice penale".
Lo scorso 17 luglio erano stati condannati tutti i 12
imputati nel processo con rito abbreviato a Torino, tra cui
Bruno Nirta (12 anni e 8 mesi) e Marco Fabrizio Di Donato (nove
anni) - considerati i vertici dell'organizzazioni criminale,
insieme al ristoratore Antonio Raso, condannato a 13 anni dal
tribunale di Aosta con rito ordinario - e Roberto Alex Di Donato
(cinque anni e quattro mesi) e Francesco Mammoliti (cinque anni
e quattro mesi), entrambi accusati di avere il ruolo di
partecipe, insieme all'ex consigliere comunale di Aosta Nicola
Prettico e al dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro
Giachino (a cui i giudici aostani hanno inflitto 11 anni di
carcere ciascuno il 16 settembre scorso). (ANSA).
'Ndrangheta: gup Torino, locale Aosta ha forza intimidatrice
Motivazioni Geenna, "a prescindere da uso esplicito violenza"