"La misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale". Lo ha ribadito la Consulta (ordinanza 220/2022), dichiarando "manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale posta dal giudice monocratico del tribunale di Aosta: nel novembre 2021 si era trovato a giudicare un imputato che "pur essendo risultato positivo al test per il contagio al virus Covid-19 ed essendo stato destinatario" di due ordinanza emesse nel 2020 dal sindaco di La Thuile (Aosta), il primo gennaio 2021 "si allontanava dal proprio domicilio nonostante la persistente positività al virus".
Per il giudice di Aosta "la misura della quarantena, per chi sia risultato positivo al virus, reca una restrizione della libertà personale, tutelata dall'articolo 13 della Costituzione" e "di conseguenza, tale misura sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto sottratta dal legislatore alla riserva di giurisdizione". Ma secondo i giudici costituzionali il provvedimento "non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia", e "non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto".
Pronuncia sostanzialmente analoga alla tesi dell'Avvocatura dello Stato.
Covid: Consulta, quarantena non è restrizione libertà personale
Infondata questione legittimità costituzionale di giudice Aosta