"L'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n.
La Corte, viene precisato in una nota, "ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che con la disposizione impugnata il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica a esso affidata dall'art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto speciale - ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale. La Regione, infatti, ha configurato come mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, da abitazione principale (prima casa) ad abitazione temporanea (seconda casa), l'impiego di parti dello stesso (le 'camere arredate') a fini di locazione turistica breve per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenendolo corrispondente a un uso 'non puramente occasionale e momentaneo', in linea con gli artt. 73 e 74 della legge urbanistica regionale. Il superamento di tale durata non comporta, invece, alcun 'pregiudizio per la validità e l'efficacia dei contratti stipulati tra i privati', che 'restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell'art. 53 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito'".
Consulta, su affitti brevi in Valle d'Aosta ok a previsione durata
'In tema di locazione turistica delle prime case'