Pare il soggetto già pronto per una spassosa commedia all'italiana: vent'anni di guerra e carte bollate tra vicini di casa per i fumi della braciola sul barbecue. Una lotta senza cedimenti, che da due decenni - l'inizio fu nel 2004 - vede contrapposte due famiglie di Tarvernelle di Sovizzo, nel vicentino. I Cozza-Monterisi, appassionati di grigliate in giardino; i Tonin, loro dirimpettai, che invece il fumo e l'odore di salsicce l'hanno in odio.
Cause, ricorsi in appello, fino alla Cassazione che, adesso, ha fatto ripartire tutto quasi da capo: i supremi giudici hanno rinviato alla Corte d'Appello il processo che vede in lite le due famiglie. Il penultimo round era stato favorevole ai pro-barbecue, i Cozza-Monterisi. La Cassazione ha però accolto il nuovo ricorso dei Tonin, e la palla è ritornata al secondo grado a Venezia.
Riepilogando: nel 2004 la famiglia Tonin si era rivolta al tribunale di Vicenza poiché infastidita dal fumo del barbecue dei vicini di casa, a loro dire costruito troppo a ridosso del confine tra le due proprietà. Nel 2007 i giudici di primo grado avevano rigettato la domanda di demolizione del caminetto, non considerandolo "costruzione", quindi non rientrante nelle norme urbanistiche degli edifici, intimando però la famiglia interessata, Cozza-Monterisi, di trovare un modo per diminuire il disagio. La famiglia Tonin aveva fatto ricorso in Appello, ma aveva nuovamente perso, nel 2019. Cinque anni dopo - si arriva ai 20 complessivi - la Cassazione ha ribaltato quella sentenza.
Per la Suprema Corte, l'errore commesso nei due precedenti gradi di giudizio, di fronte alla richiesta di demolizione fatta dai Tonin, sarebbe stato quello di aver preso alla lettera la definizione di 'costruzione' fornita dal regolamento del Comune di Sovizzo, laddove si dice che il barbecue "non è da considerare come una costruzione" e per questo non è sottoposto alle distanze obbligatorie nei confini di vicinato.
Niente da fare. Nella sentenza della Cassazione - emessa a 5 anni di distanza dall'Appello - si legge che esiste una nozione unica di costruzione, "consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva". Tradotto: i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, "non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali". E ora si torna davanti all'ennesimo giudice.
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