Quotidiano Energia - Prende finalmente il via il Fondo per gli investimenti nelle isole minori previsto dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
È infatti approdato in Gazzetta ufficiale il Dpcm contenente il regolamento dello strumento, che dispone di una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 mln per il 2021 e 13 mln per il 2022, destinati a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il regolamento sancisce in particolare che i progetti debbano rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni: collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell’energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive; essere improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilità ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.
La dotazione del Fondo è destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili. Nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non ne dispongano o qualora in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d’importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, “la dotazione può essere destinata al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalità, da realizzare a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico”.
Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee. Le domande relative alla dotazione del Fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Entro agosto 2022, “possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o più progetti immediatamente eseguibili”.
Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie valuta l'ammissibilità dei progetti. Entro quindici giorni approva l'elenco e i relativi importi, con pubblicazione entro i cinque giorni successivi. Entro quindici giorni dalla pubblicazione il Dipartimento provvede alle prime erogazioni.
Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento è avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni.