Quotidiano Energia - Nuova bocciatura della Corte Costituzionale delle norme introdotte dalla Regione Abruzzo in tema di aree idonee per gli impianti rinnovabili.
La consulta ha infatti accolto entrambi i ricorsi avanzati dal Governo contro le leggi regionali n. 1 e 5 del 2022.
Nel primo caso, i giudici concludono che la norma sostanzialmente proroga al 30 giugno 2022 la moratoria introdotta dall’art. 4 della legge n. 8 del 2021, riproponendo “i medesimi profili di illegittimità costituzionale già rilevati nella sentenza n. 77 del 2022, e oltretutto, proprio in ragione della proroga, li acuisce, aggravando il contrasto con l’obiettivo acceleratorio, sotteso ai parametri interposti all’art. 117, terzo comma, Cost.”.
Venendo invece alla legge n. 5 del 2022, quest’ultima consente ai Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro e non oltre il 31 maggio 2022, di individuare le zone del territorio comunale inidonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali.
Per la Corte la disciplina normativa “disvela in maniera cristallina che, fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione dell’atto di programmazione, la regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell’ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”.
Inoltre, aggiunge la Consulta, pur “non riproducendo testualmente il meccanismo moratorio disposto dal pregresso art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021”, la legge regionale “a ben vedere accentua i profili di collisione con i principi fondamentali”. Infatti, il comma 2 della disposizione impugnata, nello stabilire che “[d]ecorso il termine previsto dal comma 1, non possono essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione in materia”, lascia inferire che “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei si traduce nella previsione di un limite alla facoltà di autorizzazione, laddove - nella prospettiva statale - serve, viceversa, solo a segnalare, a fini acceleratori e di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa”.
La Corte ricorda che l’art. 16 della legge n. 1 del 2022 è entrato in vigore il 15 gennaio 2022 mentre l’art. 19 della legge n. 5 è entrato in vigore il 19 marzo 2022. Quindi la prima norma “è rimasta in vigore per circa due mesi e non è dato in alcun modo inferire che non abbia operato il relativo meccanismo sospensivo”.
Da qui l’impugnabilità anche della legge n. 1.