Chi esce da Confindustria non può disdettare, prima della scadenza, i contratti di lavoro sottoscritti dando vita a nuovi accordi. Lo sottolinea la Cassazione che condivide un ricorso della Cgil contro la stipula di un nuovo contratto del settore automotive, siglato dopo l'uscita di Fiat da Confindustria nel 2012. La durata dei contratti "vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito" e nessuno "può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall'organizzazione sindacale di appartenenza".
Ad avviso degli 'ermellini', il punto di vista della Cgil - che ha sostenuto la illegittimità dei nuovi contratti e di essere stata discriminata per non essere stata informata delle nuove trattative - è "fondato". In particolare, il sindacato Filtem Cgil - spiega il verdetto 21537 - ha contestato l'estensione a tutti i dipendenti della Plastic Component ad Modules Automotive (Pcma) - una società allora controllata da Magneti Marelli che a sua volta era del gruppo Fiat - del nuovo contratto collettivo di lavoro del 29 dicembre 2011 concluso con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl ed Associazione Quadri e Capi Fiat in vista dell'uscita di Fiat da Confindustria - allora era Emma Marcegaglia a guidare gli industriali - avvenuta il primo gennaio 2012 per decisione dell' allora ad del Lingotto Sergio Marchionne.
Secondo la Corte di Appello di Torino, "a partire dal primo gennaio 2012, la Pcma, per effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo Fiat, non aderiva più a detto sistema" e per questo "non era tenuta più a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall'associazione del settore (Federgomma)".
Per la Suprema Corte, invece, "nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso", conseguente "ad una propria situazione di difficoltà economica".
In conclusione, secondo la Cassazione che ha dato piena ragione al la Cgil, "deve ritenersi, quanto al 'thema disputandum' dell'anticipata disdetta e della vincolatività del termine di scadenza del contratto sostituito, e quindi del suo valore ostativo o meno alla stipulazione di nuovo contatto, che nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di nuovo Ccnl prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare". Ora la Corte di Appello di Torino, la cui sentenza è stata annullata con rinvio, dovrà fare un bel passo indietro seguendo i principi indicati dalla Cassazione.