È prassi acquisita e consolidata che di fronte ad un posto di blocco da parte di funzionari e pubblici ufficiali il cittadino sia tenuto a fermarsi ed esibire i documenti richiesti dalle forze dell’ordine, ma cosa prevede nel dettaglio l’Art. 192 Cds del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285?
Con questo si entra, come è evidente, nel campo degli obblighi verso i funzionari, gli ufficiali e gli agenti delle forze dell’ordine, a cui sono tenuti tutti coloro che vengono fermati quando sono alla guida di un veicolo.
L’articolo, infatti, stabilisce e regolamenta le procedure di comportamento da seguire nel caso di posto di blocco da parte di funzionari e agenti. Più nello specifico, il Codice della strada all’articolo 192 prevede che tutte le persone che si trovano alla guida di un veicolo sono obbligati - previo invito di agenti e ufficiali sia in uniforme che nel caso in cui mostrino il distintivo di riconoscimento – a fermarsi e mostrare i documenti di riconoscimento e del veicolo di cui sono alla guida.
Cosa prevede nel dettaglio l’Art. 192 Cds
Nonostante si tratti di una norma ormai molto conosciuta, entrata nella pratica comune e di buon senso dei cittadini, merita al pari di altre norme di essere compresa a fondo, così da prenderne pienamente coscienza ed avere contezza dei vari punti a cui obbliga l’Art. 192 Cds.
La normativa, al comma 1, afferma testualmente che «coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo». Mentre ai commi che seguono, dal 2 al 7, indica nel dettaglio le fasi di comportamento a cui devono rispondere le persone fermate durante un posto di blocco. Tra queste l’obbligo di esibire il documento di circolazione e la patente di guida e ogni altro documento previsto dalla normativa.
Al comma 3 vengono elencate le possibili modalità di controllo che hanno diritto di eseguire gli agenti, come ad esempio l’ispezione del veicolo, e la possibilità di vietare il proseguo della marcia al conducente qualora questo fosse sprovvisto dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o riportasse problemi ai pneumatici, o ancora nel caso in cui il veicolo fosse sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli.
Cosa prevede l’Art. 192 Cds nel caso di mancata ottemperanza
L’Articolo prevede due tipologie di sanzione, facendo un distinguo tra la trasgressione ai commi 1, 2, 3, 5 e al comma 4. Quest’ultimo infatti stabilisce che tutti i funzionari, gli ufficiali e gli agenti hanno la facoltà di istituire un posto di blocco rispetto al quale vige l’obbligo di fermarsi, poiché gli organi di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza sono anche autorizzati a bloccare qualunque veicolo che, dopo la previa indicazione dell’alt, non si sia fermato.
Premesso ciò, qualora il conducente trasgredisse quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 5 e quindi si rifiutasse di esibire la documentazione richiesta, oppure cercasse di ostacolare il controllo del proprio mezzo da parte degli agenti incaricati, si vedrebbe decurtare tre punti della patente e dovrebbe pagare una sanzione amministrativa, che può variare dagli 85 fino ai 338 euro.
Nel caso in cui, invece, il conducente non rispettasse il comma 4 e perciò tentasse di ignorare un posto di blocco (qualora ciò non venisse riconosciuto come reato) la sanzione prevede la decurtazione di 10 punti dalla patente e una multa amministrativa compresa tra i 1.336 e i 5.349 euro.
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