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'Cure' o 'calamità', cambia la protezione speciale 

Non più convertibile in 'lavoro'. Nel 2023 già 3.800 permessi 

Sono tre le principali forme di protezione internazionale che in Italia uno straniero può richiedere, dall'asilo politico alla protezione sussidiaria fino a quella speciale, quella che potrebbe subire significative modifiche in Parlamento. Secondo la norma attualmente in vigore, la PROTEZIONE SPECIALE può essere chiesta dai cittadini stranieri direttamente alla Questura e viene rilasciata dal questore nel caso in cui (secondo l'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione) la persona possa essere "oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali", ovvero qualora esistano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti". Una modifica all'articolo 19 introdotta nel 2020 ha inoltre esteso il divieto di respingimento, espulsione o estradizione anche nell'ipotesi del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del rischio persecutorio a causa dell'orientamento sessuale e di identità di genere. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, dal 2020 convertibile anche in permesso di lavoro, dura due anni e il suo rinnovo è legato ad una rivalutazione della situazione da parte di un commissione territoriale. Le modifiche richieste dal governo nel decreto Cutro - con un subemendamento presentato nelle prossime ore sulla scia del decreto sicurezza del 2018 - prevedono in diversi casi la cancellazione della possibilità di convertire la protezione speciale in permesso di lavoro. Inoltre si chiede di non considerare più le "gravi calamità" e le "cure mediche" tra i motivi dell'accoglimento della domanda: anche chi soffre di "condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" potrà essere espulso, ad eccezione di chi soffre di patologie "non adeguatamente curabili nel Paese di origine". Riguardo alle calamità (non più quelle "gravi" ma solo quelle "contingenti ed eccezionali") il permesso, per 6 mesi, non sarà più rinnovabile, ma prolungabile "per un periodo ulteriore di sei mesi". Diversi sono i diritti di chi può godere dell'ASILO POLITICO, il quale può essere riconosciuto a una persona che ne faccia richiesta in uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951, secondo cui "chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato". Dalla richiesta fino all'accoglimento della domanda, la persona assume lo status di richiedente asilo e può soggiornare regolarmente in Italia. Se concesso, l'asilo garantisce al rifugiato un permesso di soggiorno di almeno cinque anni (ma può essere rinnovato) durante i quali è possibile lavorare, accedere ai servizi per il diritto allo studio, alloggio, vitto e servizi sanitari. Diritti simili e con gli stessi tempi sono garantiti a chi usufruisce della PROTEZIONE SUSSIDIARIA, introdotta dall'Unione europea e recepita dall'Italia. Ne può beneficiare chi, pur non potendo essere considerato un rifugiato (quindi chi non può godere dell'asilo politico) "correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" nel caso in cui tornasse nel proprio Paese di origine, dalla condanna a morte fino alla tortura. Nel 2023, su 19mila decisioni adottate finora dalle commissioni territoriali sulle richieste, il 20% è stato di riconoscimento della protezione speciale (3.800 permessi circa), il 17% di riconoscimento di asilo o protezione sussidiaria e il 63% è stato di diniego. Nel 2022 invece su circa 59mila decisioni delle commissioni, il 19% è stato di riconoscimento della protezione speciale (poco più di 10mila permessi), a fronte del 25% di riconoscimento della protezione internazionale. Il 56% delle decisioni è stato invece di diniego.

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