Il Decreto Genova reintroduce, in deroga agli art. 4 e 22 del Jobs Act, la cigs per cessazione di attività . La misura potrà essere autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi complessivi" per gli anni "2019 e 2020". Lo si legge all'art.44 del Dl al vaglio del Quirinale.
Il decreto specifica: la "sostenibilità " dell'onere finanziario per la copertura sarà "verificata" "in sede di accordo governativo". "Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi".