Il decreto che blocca le cessioni sui crediti edilizi si appresta ad ottenere la fiducia della Camera, anche se con un ultimo inconveniente che lo ha riportato brevemente in Commissione alla Camera. Così come approvata lunedì sera, la norma sulla compensazione con i Btp dei crediti incagliati ha infatti sollevato qualche dubbio alla Ragioneria generale dello Stato che ha richiesto una modifica dell'ultimo minuto. Gran parte delle novità introdotte nel corso dell'iter a Montecitorio riguardano però direttamente i cittadini ancora alle prese con i lavori. Ecco le più importanti.
SEI MESI IN PIÙ PER IL 110% SULLE LE VILLETTE: per gli edifici unifamiliari ci sarà più tempo: la detrazione massima spetterà ancora per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Ma attenzione, rimane la condizione di base: i sei mesi in più rispetto all'attuale termine del 31 marzo varranno solo per chi, alla data del 30 settembre 2022, abbia già effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
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STOP ALLO SCONTO IN FATTURA E ALLE CESSIONI: la data spartiacque rimane come previsto il 17 febbraio: dall'entrata in vigore del decreto le operazioni che hanno permesso di effettuare i lavori senza tirare fuori un euro di tasca, garatendo al Superbonus e agli bonus edilizi un successo clamoroso, sono vietate. Proprio le cessioni hanno infatti fatto lievitare i costi per lo Stato e hanno fatto proliferare anche le frodi.
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LE ECCEZIONI, DAL SISMABONUS ALLE CASE POPOLARI: Fatta la norma sono arrivate anche le deroghe. Nel corso dell'iter parlamentare del decreto si è infatti deciso che ad essere esclusi dallo stop alle cessioni saranno innanzitutto i lavori agevolati con il bonus per le barriere architettoniche, così come quelli sugli immobili danneggiati dall'alluvione delle Marche e dai terremoti successivi al primo aprile del 2009, ovvero da quello dell'Aquila. Eccezione anche per Iacp, onlus e cooperative di abitazione. Lo stop non toccherà nemmeno i lavori di riqualificazione urbana.
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SOLUZIONE ANCHE PER GLI INFISSI E LE CALDAIE: Alla Camera si è deciso di intervenire anche sul fronte della cosiddetta edilizia libera: la nuova norma prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l'avvio dei lavori entro il 16 febbraio, sconto e cessione potranno rimanere nel caso in cui l'acconto di acquisto sia stato versato entro il 16 febbraio. In assenza di un acconto, l'esistenza di un accordo vincolante tra le parti "deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ". La dichiarazione falsa implica la responsabilità penale.
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SALVE LE CESSIONI 2022 - Le spese dello scorso anno potranno essere ancora cedute anche oltre l'attuale scadenza del 31 marzo a fronte di una sanzione di 250 euro. Alla Camera è stata infatti riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato ancora concluso. Si applicherà la remissione in bonis valida fino al 30 novembre.
DETRAZIONI IN 10 ANNI: Arriva una chance in più per i redditi bassi con scarsa capienza fiscale. Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, di optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Vale solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta precedente, quello 2022, non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.Â
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