Il ddl sull'autonomia è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 10 articoli definisce le procedure legislative e amministrative da seguire per l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione in modo da giungere ad una intesa tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata. Le richieste avvengono su iniziativa delle stesse regioni.
- Tra le 23 materie indicate sulle quali è possibile chiedere l'autonomia è annoverata anche la tutela della salute.
- La concessione di una o più "forme di autonomia" è subordinata alla determinazione dei LEP, Livelli Essenziali di Prestazione. Si tratta dei criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
- La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei LEP, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio. L'articolo 4 del Ddl precisa, inoltre, che il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni sarà concesso solo successivamente alla determinazione e al finanziamento dei LEP.
- Prevista una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.
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