Ecco come viene regolata l'elezione del capo dello Stato in caso di dimissioni del presidente. Pochi i precedenti.
Convocazioni in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del presidente: in caso di dimissioni si applica il secondo comma dell'articolo 86 il quale prevede che: "in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del presidente della Repubblica, il presidente della Camera indice l'elezione del nuovo presidente entro 15 giorni...". Tale termine è tassativo.
In questa situazione, il termine dei 15 giorni, che partono dalla data dell'atto delle dimissioni, è stato sempre interpretato come quello entro il quale deve aver luogo l'effettiva riunione del Parlamento e l'inizio delle votazioni.
Questi i precedenti.
1) Elezione di Saragat, a seguito delle dimissioni di Segni del 6 dicembre 1964. Convocazione del Parlamento 6 dicembre; inizio votazioni 16 dicembre.
2) Elezione di Pertini, a seguito delle dimissioni di Leone del 15 giugno 1978. Convocazione del Parlamento 15 giugno; inizio votazioni 29 giugno.
3) Elezione di Scalfaro, a seguito delle dimissioni di Cossiga del 28 aprile 1992: convocazione del Parlamento 28 aprile; inizio votazioni 13 maggio. Vi è un altro caso di dimissioni: quelle di Sandro Pertini.
Ma non costituiscono un precedente perche' si dimise dieci giorni prima della fine del suo mandato ma dopo che era stato eletto il nuovo presidente Francesco Cossiga. Lo fece solo per agevolare e velocizzare la pienezza dei poteri del presidente eletto. Sono di fatto servite solo per anticipare la data del giuramento del suo successore.