Per la prima volta in Italia il Tribunale civile di Milano ha ordinato in via cautelare d'urgenza a Apple di fornire ai genitori di un ragazzo, morto in un incidente stradale un anno fa, il recupero dai suoi account dei contenuti digitali del figlio, andati persi sul telefonino distrutto nello schianto ma sincronizzati online (e dunque recuperabili) sulla "nuvola-cloud" della compagnia.
Ne dà notizia il Corriere della Sera secondo il quale i genitori, con i legali Assuntina Micalizio e Mirko Platania avevano provato a spiegare ad Apple che, per "cercare di colmare almeno in parte il senso di vuoto", avrebbero voluto rivedere i video e foto del figlio sul telefonino, e le ricette annotate (era chef) che la famiglia avrebbe voluto raccogliere in "un progetto dedicato alla sua memoria".
Apple aveva risposto negativamente, invocando anche la protezione dell'identità di terzi in contatto con il ragazzo e la sicurezza dei clienti. La giudice della I sezione Martina Flamini ha ritenuto però "del tutto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge" e ha pertanto disposto che video e fotografie siano forniti ai genitori.
Apple, secondo il quotidiano, aveva invocato la protezione dell'identità di terzi in contatto con il ragazzo e la sicurezza dei clienti, pretendendo che i genitori si dotassero di una serie di pre-requisiti giuridici come l'essere "agenti" del defunto e portatori formali di un "consenso legittimo" secondo le definizioni dell'"Electronic Communications Privacy Act".
Per il giudice, invece, è "del tutto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge" nazionali. Il parametro a cui fare riferimento è infatti l'articolo introdotto nel 2018 nel Codice della privacy sulla tutela post-mortem che demanda alla persona la scelta in vita se lasciare agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati, e che in assenza di un suo espresso divieto scritto attribuisce i diritti sui dati a chi agisca "per ragioni familiari meritevoli di protezione".
E in questo caso, per la giudice, "il legame esistente tra genitori e figli" e la "volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria" sono due elementi che incarnano anche il "perseguimento del legittimo interesse" richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy per superare il diniego "opposto da Apple per tutelare la "sicurezza dei clienti".