La Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge
regionale n.10 del 2004 sulla caccia, nella parte in cui, al
quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie,
nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna
selvatica, "possono avvalersi", tra l'altro, anche "dei
cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati,
nominativamente segnalati dai comitati di gestione", e annovera
questi ultimi, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che
attuano tali piani. A sollevare la questione di legittimità
costituzionale era stato il Tar Abruzzo dopo il ricorso
presentato da Enpa, Lega antivivisezione (LAV) e Lega nazionale
per la difesa del cane (LNDC), per ottenere l'annullamento della
delibera del presidente della Provincia di Teramo del 10 marzo
2016, n. 92, con cui l'ente ha adottato il piano di controllo
triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi, adottata in
attuazione dell'art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10
del 2004.
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