Nessuna sospensione dell'efficacia
degli atti con i quali, previa risoluzione del rapporto
concessorio intercorrente con Strada dei Parchi, è intervenuto
il subentro di Anas nella concessione per l'esercizio delle
Autostrade A24 e A25. L'ha deciso il Tar del Lazio con
un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste si Strada dei
Parchi Spa (accolta parzialmente solo la domanda di accesso a
una serie di atti). In premessa i giudici hanno ricostruito la
vicenda partendo dall'accoglimento - il 28 luglio scorso - della
richiesta cautelare a fronte dell'esigenza di assicurare
continuità gestionale delle infrastrutture e di preservare
l'esigenza di assicurare la sicurezza della circolazione
autostradale, e finendo col segnalare il fatto che le questioni
hanno formato oggetto di diverso apprezzamento da parte del
giudice d'appello. Successivamente il Tar ha ritenuto che "a
fronte del transito delle funzioni gestionali delle
infrastrutture autostradali di cui trattasi ad Anas, non possa,
allo stato, più utilmente venire in considerazione alcuna
esigenza di mantenimento della continuità gestionale in capo a
Strada dei Parchi, atteso che, da oltre un mese e mezzo, le
attribuzioni anzidette non sono più da quest'ultima esercitate".
L'accoglimento della domanda cautelare, quindi, secondo il Tar
"lungi dal soddisfare tale interesse - e, con esso, le esigenze
di sicurezza dei trasporti e di incolumità dell'utenza, già da
questa Sezione precedentemente apprezzate - introdurrebbe,
piuttosto, elementi di discontinuità di carattere gestionale, la
cui perduranza verrebbe a commisurarsi, sotto il profilo
temporale, con riferimento alla celebrazione dell'udienza di
merito di trattazione della controversia" fissata il 7 dicembre
prossimo. Nessun accoglimento, inoltre, per la pretesa cautelare
con la quale Strada dei Parchi sollecitava "anche a titolo di
provvisionale - la ritenzione in capo a Strada dei Parchi dei
ricavi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura da parte di
ANAS, eventualmente decurtata dei costi".
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