Nessun piano di rientro messo in
campo dalle Regioni per contenere la spesa sanitaria, compresi i
provvedimenti dei commissari ad acta, puo' tagliare le indennità
di reperibilità domiciliare - anche in gruppo o in rete,
superfestivi e servizio Adi e Pip - previste dagli accordi
collettivi nazionali e integrativi in favore dei pediatri di
libera scelta e dei medici di famiglia. Lo sottolinea la
Cassazione che ha respinto il ricorso della Regione Abruzzo che
insisteva nel sostenere che le delibere con misure di risparmio
adottate dai direttori generali delle Asl e quelle del
Commissario ad acta "hanno natura autoritativa ed inderogabile"
in quanto perseguono "l'obiettivo del contenimento della spesa
sanitaria e dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza". Si possono tagliare invece gli
emolumenti previsti a 'pioggia' ma legati a rischi specifici. In
particolare, con il verdetto 29137 depositato oggi dalla Sezione
lavoro della Suprema Corte, gli 'ermellini' hanno respinto il
ricorso della Asl di Avezzano Sulmona l'Aquila contro la
decisione della Corte di Appello aquilana che il primo ottobre
2020 ha dato ragione alle proteste di Marco I., medico
convenzionato di continuità assistenziale, contro la riduzione
dei suoi guadagni prodotta dalla 'tagliola' caduta sulle
indennità.
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