L'ordinanza del Consiglio di
Stato che sospende l'art. 7 comma 2 lettera c) del decreto aree
idonee del giugno 2023 rischia di limitare l'attività
legislativa della Regione Sardegna che, proprio in questi
giorni, sta discutendo il ddl sull'individuazione delle aree
idonee alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile
nell'Isola.
Nelle ordinanze pubblicate oggi, infatti, i giudici della
quarta sezione del tribunale amministrativo di secondo grado
avvertono le Regioni che "fatto salvo l'esercizio da parte della
Regione dell'autonomia legislativa che le spetta in base alla
Costituzione" dovranno tenere "conto della sospensione della
norma del decreto ministeriale operata con quest'ordinanza".
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, "la norma in
questione appare, al sommario esame proprio di questa fase
cautelare, non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d.
lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come
idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa
rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale".
Il Collegio non ritiene, poi, "sussistere il contrasto con
gli obiettivi del Pnrr paventato dalla difesa
dell'amministrazione". In primo luogo, "il decreto impugnato
continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa".
Inoltre, "sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in
senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di
incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge".
Secondo i giudici che hanno accolto la sospensiva chiesta nei
ricorsi proposti da alcune società che operano nel campo delle
energie rinnovabili, "le Regioni sono tenute a provvedere con un
atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente
amministrativo. Quest'atto, come è ben noto, è sindacabile
soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per
questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli
consentiti dall'ordinaria impugnazione di un atto
amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela
cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un
momento in cui i progetti di interesse della parte appellante
potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge
regionale sopravvenuta, con lesione del principio
dell'effettività della tutela giurisdizionale".
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