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Covid: Tar Catanzaro respinge ricorso contro chiusura scuole

Covid

Covid: Tar Catanzaro respinge ricorso contro chiusura scuole

Decisione per 'ridotto numero giorni apertura fruibili'

CATANZARO, 26 marzo 2021, 12:47

Redazione ANSA

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Restano chiuse le scuole a Catanzaro. Il Tar, infatti, ha rigettato l'istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie, fissando l'udienza al 5 maggio, presentata dall'avv. Gaetano Liparoti per conto di un gruppo di genitori contro l'ordinanza del sindaco del cpaoluogo calabrese Sergio Abramo che ha disposto la sospensione dell'attività didattica e l'attivazione della Dad dal 25 al 31 marzo. Nel suo provvedimento, il presidente del Tar Giuseppe Pennetti, "tenuto conto del numero ridotto di giorni di lezioni in presenza concretamente fruibili fino al 31 marzo", ritiene "in via eccezionale prevalente quello, riconducibile al diritto alla salute, volto a limitare, mantenendo la chiusura delle scuole, il potenziale incremento delle richieste di attività di contact tracing rivolte al dipartimento di Prevenzione, che peraltro se ne sta avvantaggiando già dal giorno 22 marzo essendo da quella data disposta la chiusura delle scuole, al fine del superamento delle gravi criticità di natura organizzativa palesate dall'Asp, d risolvere necessariamente in tempi brevi stante l'onere di 'diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati'".
   L'ordinanza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo con cui ha disposto la chiusura delle scuole fino al 31 marzo, "sembra evidenziare una istruttoria
insufficiente (si pensi alla mancanza di specificazione dell'arco temporale entro cui si inscrivono i dati di positività riferiti alla scuola nonché l'assenza dei numeri inerenti il contagio nella città di Catanzaro), ritenuta tale dallo stesso sindaco che pure ha comunque adottato il provvedimento impugnato, avendo l'amministrazione sanitaria preferito esporre 'al di là dei numeri specifici e della colorazione (zona arancione)' uno stato d'animo di 'forte preoccupazione' ed una serie di criticità organizzative". Lo scrive il presidente del Tar di Catanzaro Giancarlo Pennetti nell'ordinanza con la quale non ha accolto la misura cautelare di riapertura delle scuole fissando l'udienza di merito al 5 maggio- Ordinanza, quella di Abramo, nella quale era riportato il numero fornito dall'Asp di 53 casi di positività tra alunni e personale docente e non docente. Per Pennetti è "incondivisibile l'affermazione dell'Asp secondo la quale il 'dubbio', a
'prescindere dai numeri' (che dovrebbero viceversa essere costantemente raccolti, elaborati e resi disponibili da parte delle strutture addette alla prevenzione ma di cui l'Asp non ha la disponibilità) possa giustificare proposte di chiusura di tutte le scuole per settimane su intere aree urbane al momento comunque ricomprese in zona arancione e trascurando di suggerire interventi a carico degli adulti". "Dall'insieme dei dati, ivi incluse le considerazioni tutte, e non solo quelle menzionate dal sindaco, riportate nella nota dell'Asp nella quale manca comunque una buona parte dei dati richiesti dal comune - afferma il presidente del Tar - si evince: una dichiarata, evidente inadeguatezza del dipartimento ad effettuare con la necessaria efficienza del caso le attività di contact tracing 'visto l'esiguo numero di personale'; l'esigenza, sia pure enunciata in modo generico perché non dettagliata in precisi coefficienti, di 'evitare la completa
saturazione delle strutture sanitarie'; la altrettanto ammessa incapacità del laboratorio ospedaliero di microbiologia menzionato dall'Asp di individuare autonomamente le cosiddette varianti del virus più aggressive nei confronti della popolazione giovanile e la cui presenza sul territorio di Catanzaro è per ora solo presunta; che la 'appena iniziata' vaccinazione del personale docente dopo le festività pasquali dovrebbe essere incrementata con 'auspicabile riduzione della diffusione della malattia'". Pennetti afferma anche che la Dad "non può considerarsi punto di equilibrio nel bilanciamento fra diritto alla salute e diritto all'istruzione" ed è "modalità efficace sul piano formativo solo per brevi periodi e sulla cui uniforme disponibilità da parte di tutte le famiglie e capacità di
fruizione da parte degli alunni più piccoli, esistono seri dubbi con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza ed apprendimento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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