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Assicurazione auto scaduta: sanzioni e tutele

Assicurazione auto scaduta: sanzioni e tutele

Quadro normativo sanzionatorio per chi conduce un'auto senza assicurazione e tutele per i danneggiati in un incidente con un auto non assicurata

06 febbraio 2015, 11:47

Redazione ANSA

ANSACheck

Se, da un lato, il fenomeno delle auto prive di assicurazione è in allarmante crescita, altrettanti problemi crea la circolazione di auto con assicurazione scaduta. Può capitare che il termine ultimo venga dimenticato, così come può essere conseguenza di una scelta precisa di non rinnovare la copertura assicurativa. In entrambi i casi, le sanzioni sono (giustamente) severe. I rischi ai quali si va incontro sono innumerevoli, e non parliamo solo dell'infrazione al codice della strada, punita come vedremo con una sanzione amministrativa e provvedimenti di sequestro del veicolo. Ancor più gravi sono le conseguenze qualora si provochi un sinistro con un mezzo sprovvisto di copertura RCA.


Tempi, dopo quanto si è in contravvenzione
Iniziamo col dire che almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, la compagnia assicurativa deve inviare un promemoria al cliente, ricordando l'approssimarsi del termine ultimo di copertura. In realtà, anche qualora l'assicurato non provveda per tempo al rinnovo, la polizza assicurativa resta valida ed efficace per i 15 giorni successivi alla data di scadenza, coprendo ogni eventuale incidente come se si trattasse di un normale evento ricaduto sotto la copertura "standard" della polizza.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza, si è materialmente privi di copertura e passibili di contravvenzione da parte delle autorità di polizia. Una precisazione è d'obbligo: i 15 giorni "extra" di copertura sono riferiti a un contratto con durata annuale, mentre per le polizze di durata inferiore non vige il medesimo beneficio (pensiamo alle assicurazioni temporanee). Ricordiamo a tal proposito come una polizza con pagamento semestrale rientri tra quelle beneficiarie dei 15 giorni, essendo appunto il pagamento frazionato e non la copertura.


Sanzioni
Circolare senza un'assicurazione auto regolare porta al sequestro del mezzo e all'elevazione di una multa dall'importo compreso tra 841 e 3.287 euro. Per evitare il pagamento dell'intera somma, all'automobilista malcapitato resta una sola strada percorribile: chiedere la radiazione e demolizione del mezzo entro 30 giorni dalla notifica. In tal caso, i documenti e il veicolo sono restituiti al proprietario, a fronte del versamento di una cauzione pari all'importo minimo della sanzione prevista (841 euro; ndr). Radiato il veicolo sarà restituita la cauzione, decurtata dell'importo della multa, che si riduce al 25% del totale.
In via ordinaria, invece, per riavere il possesso del mezzo dopo il sequestro, si dovrà pagare la sanzione, rinnovare la polizza assicurativa per almeno 6 mesi, pagare le spese del prelievo, trasporto e custodia del mezzo al deposito.


Contrassegno esposto scaduto
Nei 15 giorni successivi alla scadenza, non può elevarsi alcuna contravvenzione per chi non esponga un contrassegno dell'assicurazione aggiornato. Successivamente, chi dovesse circolare con il contrassegno scaduto, pur avendo una regolare polizza sottoscritta, incorre in una sanzione tra i 25 e 99 euro.


Tutela per i danneggiati, chi paga in caso di incidente
Circolare con un'assicurazione scaduta (o senza assicurazione) ha conseguenze economiche pesantissime. Oltre le responsabilità in punta di codice, si è tenuti personalmente al risarcimento dei danni causati a persone o cose e il proprietario del veicolo non assicurato è responsabile in solido con il guidatore che materialmente si trovava alla guida nel momento dell'incidente. Quale che sia la responsabilità, quindi anche qualora si dovesse avere ragione nella dinamica del sinistro e, quindi, parte lesa, le sanzioni per aver circolato con un'auto non assicurata restano.
Le alternative disponibili per chi fosse vittima di un incidente con un mezzo non assicurato sono due: il risarcimento privato tra le parti, l'accesso al Fondo per le vittime della strada, finanziato con una quota delle singole polizze sottoscritte (2,5% del premio). Il fondo è amministrato dal Consap ed è attivo anche per i sinistri con mezzi non identificati, oltre che non assicurati, nonché assicurati con compagnie poste in liquidazione coatta, veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario.
La richiesta di indennizzo va avanzata mediante raccomandata alla Consap e alla compagnia "designata", ovvero, quella individuata dalla Consap come interfaccia sul territorio per gestire la procedura. L'elenco delle compagnie designate si trova sul sito www.consap.it e varia su base regionale.
Andrà riempito un modulo per il risarcimento, anch'esso disponibile sul sito Consap, mentre i massimali sono di 5 milioni di euro per danni a persone e 1 milione di euro per danni a cose. Esiste una franchigia per i danni alle cose di valore inferiore o uguale a 500 euro.
I dati da riportare nella richiesta di risarcimento sono i seguenti: luogo e ora dell'incidente, dinamica del sinistro, dati del richiedente, dati del conducente e del proprietario del veicolo non assicurato, dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello), inoltre, andrà specificato se il veicolo danneggiante non è identificabile, o se il veicolo del danneggiante non è assicurato.
E' necessario riportare anche la denominazione della compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato e gli estremi delle autorità di pubblica sicurezza, se intervenuti. E' buona norma provvedere a coinvolgere la polizia o i vigili in caso di sinistro con veicoli non assicurati.
Nel caso di richiesta per danni esclusivamente a cose, andrà specificata l'entità del danno, allegando una fattura di riparazione (se già effettuata) o un preventivo dei lavori. Per consentire di periziare il veicolo, si possono indicare anche i giorni, l'orario e il luogo di disponibilità del mezzo.
In caso di risarcimento per danni fisici (o comunque non patrimoniali), andrà riportata l'entità delle lesioni (allegando una copia della relazione del medico legale) e l'attestazione di avvenuta guarigione da parte di un medico.
Esperita la procedura, entro 60 giorni la compagnia designata farà un'offerta di risarcimento al danneggiato richiedente, o comunica i motivi del rifiuto ad avanzare un'offerta. I tempi slittano fino a sei mezzi nel caso di un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta. Ovviamente, la compagnia agirà in rivalsa di quanto pagato sul responsabile del sinistro e chiederà il rimborso di quanto pagato.

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