Come è risaputo, circolare in auto comporta il possesso in regolarità di numerosi documenti, sia per attestare l’idoneità del guidatore a condurre il veicolo sulla strada, sia per certificare la possibilità di quest’ultimo di viaggiare in sicurezza e secondo le norme. Fra tutta questa serie di “salvacondotti”, una delle più trascurate è spesso il Certificato di Proprietà (o CdP), ovvero il documento che attesta lo stato giuridico del veicolo e, specificatamente, identifica il nominativo del suo proprietario. Tale certificato ha sostituito il vecchio “foglio complementare” ed è rilasciato dalle unità territoriali dell’ACI che ne effettuano l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico. Forse il fatto che sia generalmente un po’ meno “conosciuto” di patente e libretto – tanto per fare due esempi – sta nel fatto che in effetti il CdP non è necessario per circolare ma ha la fondamentale funzione di permettere l’accesso a qualunque successivo servizio del PRA e per questo, ad esempio, è indispensabile in caso di passaggio di proprietà. In virtù di tale considerazione, il Certificato di Proprietà è un documento che è più opportuno conservare in casa piuttosto che nella vettura.
CdP e passaggio di proprietà
Il passaggio di proprietà di un veicolo è una operazione piuttosto complessa che richiede una formalità ed una procedura ben precise da rispettare: infatti, dal momento che la circolazione stradale è un atto potenzialmente “pericoloso”, è naturale che la responsabilità di un veicolo immatricolato sia sottoposta a verifica puntuale da parte del gestore del “parco auto” nazionale, ovvero del Pubblico Registro Automobilistico. Il passaggio di proprietà viene effettuato, oltre che versando diverse imposte come l’IPT – imposta provinciale di trascrizione – attraverso la produzione di una serie di documenti che attestano, rispettivamente, le generalità dell’acquirente – certificato di residenza e copia del documento di identità – l’individuazione del veicolo – carta di circolazione – e l’autenticità dell’atto di vendita. Oltre a questo è necessario che la firma del venditore sia certificata presso il PRA stesso, la Motorizzazione Civile o un notaio e, entro sessanta giorni dalla autentica, deve essere effettuata la registrazione “ufficiale” del passaggio ed il rilascio de Certificato di Proprietà aggiornato da parte dell’ACI. Contestualmente, sarà richiesta la modifica anche della Carta di Circolazione, attività di competenza della Motorizzazione.
La sostituzione del certificato di proprietà
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del Certificato, al fine di ottenerne una copia è necessario prima di tutto effettuare la denuncia presso una Stazione dei Carabinieri o un Comando di Polizia. Sebbene la denuncia possa essere effettuata anche da un soggetto diverso dall’intestatario del veicolo, purché questi sia chiaramente identificato nel verbale redatto, la richiesta del duplicato è invece riservata esclusivamente all’intestatario stesso o agli aventi titolo, eredi o acquirenti: in questo caso però ciò è possibile solo con contestuale richiesta di modifica a loro favore della registrazione di proprietà. Per ottenere il duplicato occorre recarsi presso l’agenzia territoriale dell’ACI con la denuncia – in originale o copia autenticata – un documento d’identità valido e compilare il modulo NP3C. Il costo dell’operazione è 13,50 euro.
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