Per gli automobilisti multati con il T-Red per aver 'bruciato' un semaforo rosso si riducono a zero le speranze di farla franca inoltrando un ricorso al Giudice di Pace per mancata indicazione dell'omologazione dell'apparecchio. Con l'ordinanza numero 10458 del 17 ottobre 2018, pubblicata il 15 aprile 2019, la seconda sezione Civile della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il verbale dell'infrazione è valido anche senza tali riferimenti. Gli Ermellini hanno spiegato che non si può ipotizzare "l'obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione", al contrario degli Autovelox. Di conseguenza, "il verbale di accertamento dell'infrazione" non deve contenere "l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso".
Nel caso in oggetto un automobilista aveva fatto ricorso contro una sanzione di 153,90 euro e una decurtazione di 6 punti dalla patente di guida comminata dalla Polizia municipale del comune di Campolongo Maggiore (VE) per il passaggio con il rosso a un incrocio, inserendo tra le varie doglianze della domanda inoltrata in Cassazione anche la mancata indicazione dell'omologazione dell'apparecchio.
Nel pubblicare online la sentenza e nel commentarne gli effetti, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it della Giuffrè Francis Lefebvre editore, evidenzia: se il rosso viene ignorato dall'automobilista e la violazione viene testimoniata dalla telecamera presente sull'impianto semaforico, la validità della multa non può essere messa in discussione a meno di malfunzionamento dell'apparecchio o di suo difetto di costruzione o installazione, circostanze che devono risultare nel caso concreto, sulla base di evidenze debitamente provate e allegate da chi presenta ricorso.
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