Quando uno Stato membro decide di rifiutare l'inclusione di un progetto situato nel suo territorio nell'elenco di quelli di Interesse Comune dell'Ue (Pic), la Commissione europea non può metterlo in discussione. E’ questo il succo della sentenza del Tribunale Ue nella causa T-295/20 che vedeva contrapposti il Gruppo Aquind, in carico di realizzare l’omonimo interconnettore con lo stesso nome per permettere lo scambio di elettricità tra Francia e Regno Unito, e la Commissione europea.
Il progetto è osteggiato dalle comunità locali in Gran Bretagna e la Francia non ha approvato la sua inclusione nell’elenco dei Pic Ue. Circostanza quest’ultima, ha chiarito il Tribunale, che secondo le norme Ue l’Esecutivo Ue non può ignorare. Gli orientamenti e i Pic che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione di quest'ultimo, sottolinea il Tribunale, e tale disposizione conferisce un potere discrezionale allo Stato membro interessato di dare la propria approvazione all’inserimento di un progetto nell’elenco dei Pic dell’Unione o di rifiutarsi di farlo.
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