Il Consiglio di Stato con
un'ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale
della normativa sull'immigrazione nella parte in cui prevede
l'inserimento dell'articolo 474 del codice penale - introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsi - tra i
reati ostativi che automaticamente portano alla negazione del
permesso di soggiorno.
Il caso nasce da un ricorso al Consiglio di Stato contro il
ministero dell'Interno presentato da un cittadino senegalese che
si era opposto al decreto con cui il Questore di Genova gli
aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
in base alle "numerose denunce per ricettazione e introduzione
in Italia e di commercio di prodotti con marchi falsi" e una
"condanna alla pena di 2.350 euro di multa con decreto penale
emesso dal Tribunale di Imperia diventato irrevocabile nel
2016".
Il Consiglio di Stato solleva ''la questione di legittimità
della normativa sull'immigrazione nella parte in cui prevede che
il reato di cui all'articolo 474 c.p. sia automaticamente
ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno'',
ritenendola in contrasto ''con gli articoli 3, 117, comma 1
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8
della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) relativo al
rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della
corrispondenza''.
"Escludere l'art. 474 c.p. dal novero dei reati
automaticamente ostativi non tradirebbe lo spirito della ratio
legis, la tutela della sicurezza collettiva e dell'ordine
pubblico - spiega il Consiglio di Stato nell'ordinanza che
sospende il giudizio sul caso del senegalese trasmettendo gli
atti alla Corte Costituzionale - Permetterebbe unicamente
all'amministrazione competente di valutare se la condotta -
prendendo come esempio il caso di specie - di detenzione di
alcuni capi di abbigliamento con marchi contraffatti, in assenza
di legami familiari, possa ritenersi in contrasto con la
permanenza del cittadino straniero sul territorio italiano".
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