Il Comune di Riomaggiore (La Spezia)
può legittimamente vietare spazi pubblici per l'attività degli
artisti di strada "nelle zone a maggiore densità di flusso
pedonale, garantendo comunque loro alcune aree che, seppur non
ubicate nei percorsi turistici più battuti, registrano una certa
presenza di visitatori, nonché bellezza del panorama e
ombreggiatura". Per questo il Tar della Liguria ha bocciato il
ricorso di un pittore e ha confermato la validità del
regolamento degli atti del Comune che avevano negato
l'occupazione di due aree di un metro quadro ciascuno a un
artista secondo cui le postazioni individuate nella relazione
comunale si rivelerebbero insoddisfacenti, in quanto, a
differenza di quelle da lui desiderate, "non godono della vista
sulle case colorate arroccate sui pendii, tipiche delle Cinque
Terre, fonte di ispirazione per il contrasto fra l'architettura
e la natura circostante". I giudici amministrativi hanno così
confermato gli atti con cui il Comune di Riomaggiore ha
rigettato la sua istanza di concessione per l'occupazione
temporanea di due porzioni di suolo pubblico, da marzo a
novembre, presso la terrazza panoramica di via San Giacomo a
Riomaggiore e la passeggiata Birolli a Manarola, per realizzare,
esporre e vendere opere pittoriche. Il pittore ricorrente, non
professionista, aspirava a dipingere e a mostrare ai passanti i
propri quadri nei borghi di Riomaggiore e di Manarola, occupando
due aree pubbliche diverse da quelle concedibili ad artisti di
strada, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno ai sensi del
regolamento comunale. In particolare, il ricorrente si lamentava
che ai pittori sarebbero preclusi "tutti gli spazi adatti per
realizzare e vendere creazioni artistiche, caratterizzati da
suggestività del paesaggio, transito di turisti e condizioni
ambientali di ombreggiatura, ossia piazza della Stazione, piazza
e via San Giacomo, via dell'Amore, via Birolli, punta Bonfiglio
e strada di Palaedo", i posti più panoramici e frequentati dai
turisti.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA