Il Ministero dell'Istruzione e un
liceo di Savona dovranno risarcire in solido una architetto con
10 mila euro per i danni economici e la sofferenza patita a
causa dell'illegittima bocciatura subita ai tempi in cui era
studentessa della terza classe dell'istituto superiore nell'anno
scolastico 2010-2011. Lo stabilisce una sentenza del Tar della
Liguria. "Il danno patrimoniale deriva dal lucro cessante patito
per aver ottenuto il diploma di maturità al termine dell'anno
scolastico 2013/2014, anziché 2012/2013 e per avere differito di
un anno gli studi universitari e l'inizio dell'attività
professionale - spiega il Tar - Superato l'esame di abilitazione
ha cominciato ad esercitare la professione di architetto,
ottenendo i primi guadagni nell'agosto del 2021. Dunque, a causa
del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola
superiore, la ricorrente - laureatasi in corso - ha subito un
allungamento dei tempi per svolgere l'attività lavorativa
produttiva di reddito". I giudici amministrativi hanno precisato
che il pregiudizio economico ristorabile non coincide totalmente
con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la
percezione dei guadagni è stata non già definitivamente persa,
ma posticipata nel tempo. Il ritardo si ripercuote anche sui
contributi previdenziali da versare e ai fini pensionistici.
"Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile
per via del ritardo, la somma di 8.700 euro pari a circa un
quarto del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e,
quindi, in Liguria (ossia 34.555 euro in base al rapporto
Inarcassa) - precisa la sentenza - Si reputa che nella normalità
dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta,
cagioni nell'alunno patema d'animo, afflizione, frustrazione ed
angoscia. Per tale sofferenza si stima equo liquidare 1.300
euro, più rivalutazione monetaria e interessi legali".
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