I beni costituiti in trust non possono essere sottoposti a sequestro preventivo ai fini della confisca, a meno che non si dimostri che l'assunzione di qualifica di trustee (amministratore/gestore) sia "truffaldina" e quindi "la perdita di disponibilità di questi beni da parte di chi li conferisce nel trust sia solo apparente". E' questo uno degli argomenti con i quali i giudici del Tribunale di Cremona, in funzione di Tribunale del Riesame, hanno accolto il ricorso della società MPO Trustee spa contro l'ordinanza del gip con la quale, nell'ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, erano stati sequestrati numerosi beni, immobili, appartamenti, laboratori e autorimesse confluiti nel trust Maso.
I giudici del riesame hanno annullato il sequestro spiegando che Giancarlo Giavardi, titolare dell'omonimo gruppo, tra le persone indagate, aveva sì inizialmente assunto la qualifica di trustee nel Maso, ma alcuni mesi dopo la qualifica era stata assunta dalla MPO Trustee spa. Non rileva che, dopo la modifica dell'atto istitutivo, Giavardi abbia mantenuto la qualifica di "guardiano' il quale, scrivono in giudici, ha "un mero diritto di informativa circa gli atti di disposizione dei beni confluiti nel trust ove autonomamente deliberati dal trustee" e sottolineano come il guardiano "non abbia alcun potere di revoca del trust medesimo". La sua funzione "non implica di per sé alcun potere dispositivo di beni confluiti nel trust.
A favore del carattere non simulato della successione nella qualifica di trustee vi sono anche alcune circostanze che la società ha spiegato nel ricorso: anzitutto la variazione di alcune clausole dell'atto istitutivo del trust e "la natura di operatore professionale nel settore del nuovo trustee (la MPO trustee spa)", che "a dimostrazione della volontà di esercitare con pienezza i poteri connessi alla carica, non appena insediato, provvedeva a modificare le credenziali di accesso al conto corrente bancario del trust, a sanare le posizioni debitorie pregresse" e ad altre operazioni.
Non vi sono quindi "elementi indiziari concreti che possano far ritenere fittizia l'attribuzione della qualifica di trustee alla società che deve considerarsi "nella piena disponibilità di fatto dei beni sequestrati" che, pertanto sono stati restituiti ala MPO trustee spa, assistita dall'avvocato Stefano Giangrande. "Oggi e' un giorno molto importante per il riconoscimento e lo sviluppo del trust in Italia", commenta Carmine Carlo, presidente di MPO Trustee spa. "Per la prima volta - aggiunge - anche la giurisprudenza penale ha ammesso che quando il trust viene istituito per scopi sani come il passaggio generazionale dei beni e questi scopi sono realmente perseguiti attraverso un Trustee professionale terzo, non può essere oggetto di sequestro per i beni in esso trasferiti".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA