Non è incostituzionale la legge
della Regione Molise che attribuisce un vincolo di destinazione
ad alcune entrate incassate a titolo di 'Contributi esonerativi
per l'occupazione dei diversamente abili'. Lo ha stabilito la
Corte Costituzionale in relazione al giudizio di
costituzionalità promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Con ricorso notificato il 5 luglio 2021 e depositato
il 13 luglio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri
aveva impugnato l'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2021, n.
2 (Legge di stabilità regionale anno 2021), in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che a decorrere
dal 2021 le entrate incassate dall'Ente a titolo di 'Contributi
esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili', derivanti
dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro
inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi ai
sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999, previste al Titolo
3, Tipologia 200, categoria 300 del bilancio di previsione
regionale, sono vincolate a finanziare nella spesa il 'Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili - legge regionale n.
26/2002", alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1'.
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