Un intervento la cui 'ratio' appare
"condivisibile, così come condivisibili appaiono le previsioni
volte a individuare precipui requisiti organizzativi per gli
enti legittimati a proporre le azioni rappresentative
transfrontaliere e a istituire un organo di controllo cui
attribuire la vigilanza sulla gestione di tali Enti". È il
giudizio espresso oggi dal Consiglio nazionale dei
commercialisti nel corso dell'audizione presso le Commissioni
riunite Giustizia e Attività produttive della Camera sullo
schema di decreto legislativo recante recepimento della
direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la
direttiva 2009/22/CE. Lo si legge in una nota "La Direttiva e lo
schema - ha affermato il consigliere David Moro - perseguono
l'obiettivo di introdurre nelle differenti giurisdizioni
dell'Unione strumenti efficaci per l'applicazione della
normativa unionale a tutela dei consumatori, al fine di evitare
possibili distorsioni della concorrenza. A tal fine, lo schema
del decreto, attuando le indicazioni e le previsioni contenute
nella Direttiva, introduce nel Codice del consumo l'istituto
dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in
materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del
diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di
recepimento". Una notazione critica, secondo i commercialisti,
va fatta a proposito delle definizioni e, in particolar modo,
della definizione di "professionista", che, secondo Moro, "non è
perfettamente conforme alla "ratio" della Direttiva e
dell'intervento legislativo, volto essenzialmente a tutelare i
consumatori rispetto alle imprese". Per tale motivo, "non è
condivisibile che si indichi come "professionista" qualsiasi
"persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che
si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche
tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto,
per fini relativi alla propria attività commerciale,
imprenditoriale, artigianale o professionale", termina la nota.
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