La Corte Costituzionale ha accolto il
ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando
la illegittimità costituzionale di alcuni degli articoli della
legge della Regione Puglia del 21 settembre 2020 che ha
istituito i parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" a
Polignano a Mare (Bari), e "Mar Piccolo" nel Tarantino. In
particolare, i giudici costituzionali hanno condiviso la tesi
secondo cui la legge regionale, con riferimento alla possibilità
di realizzare nuove costruzioni, strade e mutamenti nella
destinazione dei terreni nell'area protetta, abbia violato il
Piano paesaggistico (Pptr), adottato dalla Regione Puglia nel
2015 di intesa con lo Stato.
"Il principio della prevalenza del piano paesaggistico
rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale,
inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall'art.
145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela
primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della
legislazione regionale - si legge nella sentenza - che, nella
cura di interessi funzionalmente collegati con quelli
propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi
uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al
limite introdurre un surplus di tutela e non un regime
peggiorativo". Secondo i giudici costituzionali, "introducendo
un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione
impugnata si pone in contrasto" con il Codice dei beni
culturali, "con conseguente invasione della sfera di competenza
esclusiva statale". Il ricorso alla Corte Costituzionale è stato
promosso dal Governo circa un anno fa su sollecitazione del
comitato ambientalista pugliese "I gabbiani del Parco di Costa
Ripagnola".
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