"La scelta del legislatore di presupporre la detenzione della televisione per gli utenti di fornitura elettrica si e' ora tramutata in automatico pagamento del primo semestre del canone, per chi non autocertifica" (ECCO IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI NON POSSESSO TV). E' quanto afferma l'Unione nazionale consumatori avvertendo che e' necessario "inviare entro il 30 aprile con raccomandata o per via telematica entro il 10 maggio 2016 il modellino varato il 24 marzo, altrimenti perderanno 50 euro". "Chi, insomma, non avendo la tv, non fara' alcuna comunicazione, scoprendo solo a luglio l'addebito non dovuto del canone, non potra' piu' far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell'imposta" spiega Massimiliano Dona, Segretario dell'Unione Nazionale Consumatori.
Unica eccezione prevista, e' per il quadro B, ossia per la dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate, in quanto il canone e' dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. In pratica e' escluso solo il caso del doppio pagamento dell'abbonamento tv. Salvati, insomma, i casi di marito e moglie, ossia quando nella prima casa la bolletta e' intestata al marito e la seconda casa e' intestata alla moglie. Oppure quando hanno una casa sola, ma due contatori della luce, ad esempio casa intestata alla moglie e luce del garage o della cantina intestata al marito.
Canone Rai, e' on line modello per chi non ha tv - E' disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate, del Mef e della Rai, il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Lo comunicano l'Agenzia delle Entrate e la Rai in un comunicato congiunto sottolineando che tramite il nuovo modello i cittadini che risultano titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante e' titolare di un'utenza elettrica e' detenuto un apparecchio tv. Il modello di dichiarazione sostitutiva - informano le Entrate - va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, che sara' resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, e' prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avra' effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal primo maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avra' effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avra' effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Canone Rai: cambia la normativa
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