/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Inps: ok intero congedo dopo parto

Inps: ok intero congedo dopo parto

Possibile lavoro fino nono mese, solo se mamma e bimbo in salute

ROMA, 13 dicembre 2019, 14:38

Redazione ANSA

ANSACheck

neonati - RIPRODUZIONE RISERVATA

neonati - RIPRODUZIONE RISERVATA
neonati - RIPRODUZIONE RISERVATA

Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi "esclusivamente dopo il parto" potranno fare domanda all'Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Lo chiarisce l'Inps in una circolare sulla norma della legge di Bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto. Ci deve essere un parere medico che certifichi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

"E' riconosciuta alle lavoratrici - si legge nella legge di Bilancio per il 2019 - la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2019 ma con la circolare 148 l'Inps dà le istruzioni operative e quindi sblocca le domande eventualmente già arrivate e accetta le nuove domande. La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

"Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto - si legge nella circolare- saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi". Nel caso di parto successivo alla data presunta i giorni tra la data presunta e il parto "sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi". L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza "è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum". Invece l'insorgere di un periodo di malattia prima dell'evento del parto, tra il settimo e il nono mese, "comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione". Nel giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. La lavoratrice può rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità ante partum. Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse la decisione di non volersi più avvalere dell'opzione dopo l'inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Quindi i periodi prima del parto lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati poiché la lavoratrice non si è astenuta dall'attività lavorativa.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza