Il Jobs act prende forma. Passa alla fase attuativa e per il premier Matteo Renzi è "una rivoluzione copernicana" che lancia sul mercato del lavoro il nuovo contratto a tutele crescenti, restringe il campo di applicazione dell'articolo 18 e riforma gli ammortizzatori sociali. Non più solo titoli ma misure dettagliate e operative dopo il Cdm del 24 dicembre che ha messo a punto due decreti attuativi. Ma, passato il giorno di Natale, anche i giudizi diventano netti. E' il momento delle critiche. Lo sconto si accende in particolare sui licenziamenti collettivi, una delle novità spuntate in Consiglio dei ministri.
Ecco le tutele crescenti, ossatura del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo schema di decreto legislativo presentato il 24 dicembre attua la delega in 12 articoli, centrati sulle modifiche ai licenziamenti, sia individuali che collettivi.
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI. REINTEGRO O INDENNIZZO? Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio (che beneficeranno degli sgravi triennali previsti dalla legge di stabilità), si esclude nei casi di licenziamenti economici la possibilità del reintegro del lavoratore, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Si limita poi il diritto al reintegro ai licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale, nonché ai licenziamenti disciplinari ingiustificati in cui sia dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Non solo, la riassunzione scatta anche quando il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all'inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
NIENTE OPTING OUT: Non c'è nel testo alcun riferimento all'optiong out che non e' stato approvato dal governo. Non ci sarà così la possibilità, per le imprese, nel caso in cui il giudice preveda il reintegro, di evitare la riassunzione pagando un maxi-indennizzo.
INDENNIZZO DIVERSIFICATO PER IMPRESE PICCOLE E GRANDI. In tutti i casi di indennizzo, quindi per i licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di quelli disciplinari, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro. Invece per le imprese fino a 15 dipendenti l'indennizzo è dimezzato e non può in ogni caso superare il tetto delle sei mensilità.
NOVITA' ANCHE PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI. Per quelli che vengono intimati in forma orale è previsto il reintegro, come del resto per gli individuale. Invece per i licenziamenti collettivi che presentano un vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita scatta l'indennizzo sulla base di due mensilità per anno, con un minimo di 4 mensilità. La disciplina del Jobs act si estende così anche ai casi di crisi aziendali.
ARRIVA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE. Viene istituito un Fondo per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria (50 milioni per il 2015 e 20 per il 2016). Il lavoratore licenziato illegittimamente avrà così il diritto di ricevere un voucher, che presentato a un agenzia per il lavoro porterà alla sottoscrizione di un contratto di ricollocazione. La riscossione del voucher da parte dell'agenzia è subordinata al raggiungimento del risultato.
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