E' da oltre vent'anni, dal lontano 1989, che in Parlamento esistono proposte di legge per l'introduzione del reato di tortura nella legislazione italiana. E' solo negli ultimi due anni che c'è stata, però, un'accelerazione in materia con una proposta di legge approvata dalla Camera l'8 aprile.
Piuttosto travagliato il suo iter: arrivato in commissione Giustizia del Senato il 22 luglio 2013, venne votato dall'Assemblea di Palazzo Madama il 5 marzo 2014. Trasmesso poi alla Camera, e' rimasto in commissione dal 6 maggio 2014 sino al 19 marzo scorso.
Il provvedimento, piu' volte rimaneggiato e spesso oggetto di divisioni anche all'interno della stessa maggioranza, introduce di fatto il reato di tortura nell'ordinamento italiano che resta pero' un reato comune, punito con la reclusione da 4 a 10 anni, mentre in molti altri Paesi europei e' considerato tale solo se commesso da un pubblico ufficiale.
Nella versione licenziata dalla commissione Giustizia della Camera il fatto che venga commesso da un pubblico ufficiale e' considerato solo come un'aggravante con pene che vanno dai 5 ai 15 anni. Ma si tratta di un testo modificato rispetto a quello uscito dal Senato un anno fa e quindi, se anche l'Aula di Montecitorio dovesse dare il via libera in tempi rapidi, dovra' poi tornare all'esame di Palazzo Madama.
"Abbiamo seguito le raccomandazioni del Comitato Onu contro la tortura - spiega la presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti - e quanto emerso nel corso delle audizioni. Da un lato, marcando in maniera specifica gli elementi determinanti per il reato commesso dal pubblico ufficiale e, dall'altro, individuando con piu' puntualita' gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta al fine di evitare improprie sovrapposizioni con altri delitti gia' puniti dal codice penale". In piu', sottolinea, "abbiamo anche raddoppiato i termini di prescrizione".
La proposta di legge - spiega il relatore Franco Vazio (Pd) - puntualizza i presupposti per l'esistenza del reato di tortura recependo quasi letteralmente le indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984". "La norma è molto rigorosa e, in sintesi, prevede che potra' essere incriminato del reato di tortura chi, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorita' acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. E, se a torturare sara' un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, scatta la pena fino a 15 anni. Nel complesso - dice Vazio - e' un buon testo che speriamo possa rapidamente diventare legge".
La pena, per pubblici ufficiali e non, sale di 1/3 in caso di gravi lesioni, di 2/3 per morte non voluta della vittima e si trasforma in ergastolo in caso di decesso causato volontariamente.
La legge introduce inoltre il reato di istigazione del pubblico ufficiale (ad altro pubblico ufficiale) a commettere tortura: da 1 a 6 anni di reclusione la pena prevista. L'art. 1 è l'asse di una legge che, tuttavia, interviene anche su espulsioni, immunità diplomatiche e estradizioni. Si vietano, infatti, espulsioni o respingimenti verso uno Stato nel quale, basandosi su fondati motivi, il respinto rischi di essere sottoposto a tortura. Stop - nel rispetto del diritti internazionale - anche all'immunità diplomatica a chi è condannato o indagato nel suo Paese d'origine. Prevista infine l'estradizione di un cittadino straniero verso il Paese richiedente nel caso in questo risulti indagato o condannato per il delitto di tortura.
Dopo il via libera della Camera, che potrebbe arrivare in tempi rapidi visto che è già all'odg dell'Aula, il testo dovrà tornare in Senato per una nuova approvazione delle parti modificate.
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