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Omicidio stradale è legge. Renzi: 'E' stata dura, ora è realtà'

Omicidio stradale è legge. Renzi: 'E' stata dura, ora è realtà'

Fino a 18 anni di carcere per chi uccide guidando in stato di ebrezza

ROMA, 12 aprile 2017, 10:10

Redazione ANSA

ANSACheck

Omicidio stradale: Camera, ok a ddl, torna al Senato - RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio stradale: Camera, ok a ddl, torna al Senato - RIPRODUZIONE RISERVATA
Omicidio stradale: Camera, ok a ddl, torna al Senato - RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la legge sull'omicidio stradale. Il testo, ormai arrivato alla quinta lettura, è stato approvato dall'Aula di Palazzo Madama ed è quindi legge. L'Aula ha detto "sì" al voto di fiducia chiesto dal governo sul ddl per l'omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti.

Renzi: è stata dura, ma finalmente è legge - "Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L'omicidio stradale è legge #finalmente". Così il premier Matteo Renzi su twitter dopo il via libera alla legge. "E' stata dura - dice il premier - ma questa legge è realtà".

Con le nuove misure dunque l'omicidio stradale diventa un reato a se', graduato su tre varianti. In particolare, resta la pena gia' prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioe' la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischiera' da 8 a 12 anni di carcere. Sara' invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosita' (eccesso di velocita', guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena puo' pero' aumentare della meta' se a morire e' piu' di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere . Ecco le altre novita' del testo approvato.

LESIONI STRADALI. Aumentano le pene se chi guida e' ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente e' causato da manovre pericolose la reclusione sara' da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L'ipotesi piu' grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

FUGA DEL CONDUCENTE. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potra' comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi e' la morte o lesioni di piu' persone oppure se si e' alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena e' invece diminuita fino alla meta' quando l'incidente e' avvenuto anche per colpa della vittima.

REVOCA DELLA PATENTE. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sara' conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine e' pero' aumentato nelle ipotesi piu' gravi: se ad esempio il conducente e' fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso piu' grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto e' facoltativo. Il pm, inoltre, potra' chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PERIZIE COATTIVE. Il giudice puo' ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo puo' pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo puo' essere disposto anche dal pm.

I NUMERI DEL FENOMENO 


   

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