La legge sulle Unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilita' della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilita'.
Ecco i punti principali della legge:
COSTITUZIONE dell'UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni". L'atto viene registrato "nell'archivio dello stato civile".
COGNOME: le parti, "per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome".
OBBLIGHI RECIPROCI: "dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione". Non c'e' obbligo di fedelta', come nel matrimonio. "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni".
VITA FAMILIARE: "Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e' la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITA' E TFR: e' la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l'unico beneficiario della pensioni di reversibilita', dell'eredita' e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilita' e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sara' obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento e' stata inserita una dicitura ultronea: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente "puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto e' titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo' prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA