E' una proposta di legge di sette articoli quella sottoscritta da una cinquantina di parlamentari leghisti (primo firmatario Alberto Stefani) che ha l'obiettivo di contrastare, come scritto dai proponenti nel testo, l'applicazione della legge 194 "quale strumento contraccettivo". "Gli aborti legali - si legge nella presentazione della proposta - effettuati dal 1978 ad oggi, sono circa 6 milioni, senza contare le 'uccisioni nascoste' prodotte dalle pillole abortive e dall’eliminazione degli embrioni umani sacrificati nelle pratiche della procreazione medicalmente assistita. Le statistiche annuali degli aborti mostrano un leggero calo negli anni, ma non tengono conto delle varie pillole abortive: manca all’appello una popolazione di 6 milioni di bambini, che avrebbero impedito il sorgere dell’attuale crisi demografica".
Di qui la proposta leghista 'in materia di adozione del concepito' presentato in Parlamento ai primi di ottobre e che è stato assegnato in commissione il 15 marzo. Eccola in punti:
- All'articolo 1 si prevede che una donna, per la quale il parto o la maternità possano comportare un serio pericolo per la salute psico-fisica, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito, possa fare ricorso, nell’ambito delle misure alternative all’interruzione volontaria della gravidanza alla procedura dell’adozione del concepito. Lo stesso è previsto, oltre i tre mesi, in caso di malformazione del feto.
- I consultori, gli ospdali e i medici ai quali si rivolgono le gestanti in quelle situzioni le informano obbligatoriamente e per iscritto della possibilità di ricorrere alle misure alternative all’interruzione volontaria della gravidanza.
- A quel punto la donna può attivare le procedure per ottenere l'adottabilità del concepito che è stabilito con un provvedimento del tribunale dei minori del luogo di residenza della madre o di sede del consultorio al quale si è rivolta. Il tribunale, entro 3 giorni dalla richiesta, deve convocare e audire la madre. Può essere revocata in qualsiasi momento e fino a 7 giorni dopo il parto.
- La coppia che voglia fare domanda di adozione del concepito presenta una apposita domanda al tribunale per i minori, specificando l’eventuale disponibilità all’adozione anche qualora sussistano previsioni di anomalie o di malformazioni. La domanda ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata.
- Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, individua, tra le coppie che hanno presentato domanda, quelle idonee a ricevere in affidamento preadottivo il concepito entro sette giornidalla nascita. La coppia adottiva deve essere redìsidente a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito.
- Il tribunale per i minori del luogo di residenza dei coniugi affidatari vigila, per due anni, prorogabili di altri due, sul buon andamento dell’affidamento preadottivo.
- Dopo due anni, prorogabili di altri due, il pubblico ministero decide sull'adozione. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene la separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora un coniuge o entrambi ne facciano richiesta.
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