Via libera unanime dell'Aula della Camera al decreto legge che contiene disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. Il testo, approvato a Montecitorio con 272 voti a favore, nessun contrari ed un astenuto, passa al Senato.
Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina già adottate. Stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 persone e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile. Proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento; rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.
Viene poi previsto un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI, al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.
Sono, quindi, prorogati fino al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina ed il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo.
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