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Grassani, accordo Aiac-Figc no penale

Grassani, accordo Aiac-Figc no penale

Esperto diritto sportivo valuta richiesta pm per ct Conte

08 luglio 2015, 18:05

Redazione ANSA

ANSACheck

Grassani, accordo Aiac-Figc no penale © ANSA/EPA

Grassani, accordo Aiac-Figc no penale © ANSA/EPA
Grassani, accordo Aiac-Figc no penale © ANSA/EPA

"L'omessa denuncia per la quale Antonio Conte ha già affrontato processi sportivi e definito la propria posizione in seno alla giustizia Figc non integra l'illecito penale, trattandosi di una norma contenuta nel Codice di giustizia sportiva: non è presente nella Legge 401/89, che punisce la frode sportiva": ne e' convinto Mattia Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, nonche' difensore di diversi club o tesserati, ma non del ct azzurro. "Ritengo difficile, pur non disponendo, ci tengo a chiarirlo, dell'atto della Procura di Cremona - aggiunge all'Ansa- che un comportamento non previsto dalla legge penale come reato possa costituire valida base per una condanna di Conte. In ogni caso, si tratta dell'ipotesi accusatoria della Procura, allo stato da dimostrare, che dovrà essere vagliata da giudici terzi". Ma, da una prima lettura della richiesta di rinvio a giudizio, cosa viene contestato a Conte quando si parla di 'partecipazione proattiva'? Grassani dice: "Risulta difficile dare una risposta non conoscendo, nel dettaglio, le carte processuali. La partecipazione proattiva implica l'agire in anticipo per una situazione futura: ma, al di là della sua collocazione nel quadro accusatorio delineato dalla Procura, la rilevanza penale di questa partecipazione va supportata con prove rigorose e inattaccabili. Salvo ulteriori colpi di scena, non mi sembra che ora la Procura disponga di questi elementi". Il pm citerebbe l'accordo fra Aiac e Figc come fondamento del presunto reato di Conte. "L'accordo di cui parla il pm ha la funzione di meglio definire ruoli, responsabilità all'interno dell'ordinamento sportivo e nella gestione dei rapporti - spiega l'avvocato - ma non ha diretta rilevanza esterna e la sua eventuale violazione non comporta la punibilità penale del soggetto agente. Anche in questa citazione, riportata nella richiesta di rinvio a giudizio, mi sembra, se posso sbilanciarmi, si stia cercando di trasferire nel processo penale una insieme di fatti e regole, di sicuro interesse in ambito federale, per dare più peso e corpo all'accusa. Ma di questo si occuperanno i giudici". Secondo Grassani, i tempi del processo "non sono prevedibili". "Anche perché - aggiunge - dipendono dalle scelte processuali che Conte, come gli altri indagati, intenderà adottare. Potrebbe anche rivelarsi un processo a due, tre, quattro velocità, tra rito abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, dibattimento. Spetterà ai legali del ct scegliere il percorso più opportuno, tenendo presente che anche un eventuale rinvio a giudizio conseguente a fatti già giudicati in via definitiva dalla giustizia sportiva, non impedirebbe a Conte di guidare la Nazionale". Grassani si dice convinto che il ct non avrebbe potuto fare "niente di più e niente di diverso di quello che ha fatto". "Un allenatore, anche senza avere commesso alcun illecito - dice - può essere facilmente coinvolto da soggetti senza scrupoli o che millantano verità del tutto distorte".

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