La Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del Campionato relative alle società Ternana Calcio e Pro Vercelli alla luce di quanto deciso dal Presidente del Tar del Lazio. Un analogo provvedimento di rinvio è stato adottato relativamente alle partite del campionato di Lega Pro in cui sono impegnate le società Calcio Catania, Novara Calcio e Robur Siena. Il rinvio delle partite del campionato di Lega Pro relativo a Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena, Novara è da intendersi sino alla decisione che verrà adottata dal Collegio di Garanzia del Coni.
Riesaminare la posizione delle società Ternana Calcio e F.C. Pro Vercelli 1892 ai fini di un possibile ripescaggio in serie B di calcio. E' l'indicazione che il Tar del Lazio ha dato dopo una valutazione preliminare e urgente dei ricorsi proposti dalle due società calcistiche. Due - e identici - i provvedimenti monocratici pubblicati, a firma della presidente della Prima sezione ter del tribunale amministrativo, Gabriella De Michele.
Il Tar del Lazio ieri invece ha confermato l'esclusione dell'Avellino e respinto il ricorso dei tifosi del Catania che si erano rivolti alla magistratura amministrativa per sollecitare il ripescaggio. Il tutto mentre il giudice sportivo ha sancito lo 0-3 a tavolino per Cosenza-Verona del 1 settembre, rinviata per impraticabilità del campo.
CASO AVELLINO - Tar ha confermato l'esclusione dell'Avellino dal torneo. Respinta infatti la richiesta del club irpino di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato cadetto per la stagione in corso. Per il Tar "non si ravvisano presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare". I giudici hanno considerato che "l'impugnazione dei Comunicati Ufficiali Figc n.27/2018 e 49/2018 in questa sede si palesa inammissibile, in applicazione del c.d.vincolo di pregiudiziale sportiva, in quanto tali atti, costituenti lex specialis della procedura di ammissione ai campionati, nella parte in cui prescrivevano i requisiti di partecipazione ostativi all'ammissione della squadra, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati innanzi agli organi della giustizia sportiva".
CASO CATANIA: è stato poi il turno del club etneo a cui sempre il Tar ha negato il ripescaggio. Per i giudici "non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare", ritenendo che i ricorrenti (i tifosi abbonati) "sembrano 'prima facie' sprovvisti di legittimazione ad impugnare i provvedimenti con cui è stato determinato l'organico del Campionato di Serie B, non costituendo l'acquisto dell'abbonamento per l'accesso alle partite idonea posizione legittimante per contestare i provvedimenti emessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti delle squadre aspiranti a partecipare ai campionati".
COSENZA-VERONA FINISCE 0-3: la terza sentenza di giornata l'ha invece emessa il giudice sportivo che ha stabilito che la partita non sarà disputata. L'1 settembre le due squadre non poterono giocare per le pessime condizioni del terreno di gioco. Per il giudice sportivo, che ha anche multato la società calabrese, "non sussistevano le condizioni per garantire l'incolumità fisica dei partecipanti all'incontro, a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso" e considerato che le precarie condizioni del terreno di giuoco, tali da non consentire il regolare svolgimento della gara erano a conoscenza della Soc. Cosenza, per come emerge dall'esame di vari documenti".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA