A partire da lunedì 27
settembre e fino alle ore 12 del 30 novembre i lavoratori che
sono stati sospesi nel primo semestre 2021 potranno chiedere ad
Agenzia del lavoro l'erogazione di un sostegno orario aggiuntivo
alla cassa integrazione o agli assegni ordinari dei Fondi di
solidarietà relativi ai primi sei mesi dell'anno. A definire la
misura è la delibera proposta dall'assessore provinciale allo
sviluppo economico, Achille Spinelli, che assegna ad Agenzia del
lavoro 6 milioni di euro.
Rispetto all'analoga misura introdotta nel 2020 - precisa
una nota della Provincia - sono stati introdotti aspetti di
semplificazione e maggior digitalizzazione che rendono
l'intervento di più facile accesso. La domanda deve essere
presentata on line dal lavoratore sul sito di Agenzia del lavoro
e di #RipartiTrentino. Non è richiesto il caricamento di
documentazione aggiuntiva.
L'importo orario dell'integrazione è fissato in due soglie,
calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa
integrazione guadagni erogabile per cui al lavorare viene
versato un minimo di 1 euro per ora di sospensione dal lavoro e
un massimo di 1,5 euro, con un sostegno minimo quindi, per un
lavoratore a tempo pieno, pari a 300 euro. Il sostegno è
liquidato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto
corrente. L'indennità non è infatti soggetta a tassazione, non
concorrendo alla formazione del reddito imponibile.
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