Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto i ricorsi di Stella alpina e Movimento 5 stelle contro l'esclusione dalla prossime elezioni comunali di Aosta del 20-21 settembre. I due movimenti possono ora ricorrere al Consiglio di Stato. La decisione della commissione circondariale di Aosta riguarda questioni formali nella presentazione delle candidature.
Tar, non valido modulo firme M5s - Nell'escludere la lista del Movimento 5 stelle dalle prossime elezioni comunali di Aosta, il Tar ha confermato la validità della decisione della commissione elettorale circondariale del capoluogo valdostano, secondo cui "le ulteriori sottoscrizioni non possono essere considerate ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di elettori/sottoscrittori, atteso che le stesse sono riportate in altro modulo, pinzato al primo, ma da questo distinto, recante, in fine, una diversa data di autenticazione e un diverso soggetto autenticatore, del tutto privo degli elementi obbligatori" in base alla normativa, "vale a dire del contrassegno della lista, del numero e dei nominativi di ciascun candidato della lista per la quale la sottoscrizione è apposta, e per ciò non valido'". Infatti, scrivono giudici del Tar d Aosta (presidente Silvia La Guardia), "nel caso di specie non vi sono elementi sufficienti da cui è possibile dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva, atteso che si tratta anche di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l'indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso (e degli altri elementi essenziali), bensì solo l'indicazione delle generalità dei sottoscriventi della lista".
Tar, contrassegno Stella alpina era necessario - Alla base dell'esclusione della lista Area popolare Stella alpina da parte della commissione circondariale di Aosta alle prossime elezioni comunali del capoluogo valdostano "è posta - si legge nella sentenza del Tar - la circostanza per cui il modulo sul quale sono state raccolte le firme dei sottoscrittori non riporta il contrassegno della lista ma solo una descrizione testuale dello stesso". Secondo il movimento invece tale mancanza "non avrebbe generato alcuna confusione o perplessità". Per i giudici del Tar di Aosta tuttavia "l'assenza del contrassegno di lista sui moduli indicati, seppur surrogata dalla presenza di elementi testuali descrittivi (presenti, nel caso di specie, nel primo foglio del modulo di sottoscrizione) e di richiamo (presenti nelle pagine successive alla prima mediante la presenza del nome del rappresentante del movimento), non consente di considerare raggiunto lo scopo voluto dalla normativa vigente. La centralità dell'elemento grafico ed il potenziale comunicativo degli elementi iconici, seppure previsti da una normativa datata, non possono ritenersi suppliti dall'elemento testuale e ciò è maggiormente vero nell'odierna 'società dell'immagine'". Inoltre "le circostanze dedotte dal ricorrente (ed in particolare il fatto che la sottoscrizione sarebbe avvenuta nella sede del movimento, le dichiarazioni postume dei sottoscrittori, la militanza politica degli stessi nel movimento, le relazioni di parentela con i candidati), seppur munite di valenza indiziaria, non raggiungono la necessaria univoca valenza dimostrativa richiesta per sancire, senza ombra di dubbio, il raggiungimento dello scopo presidiato dalla norma".
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